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Servizi
  • Avvio della pratica
  • Consultazione e gestione
  • Scheda informativa endoprocedimento

    Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.

    Attività: Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica

    Descrizione:  L’endoprocedimento deve essere attivato se l'azienda effettua la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, in caso di avvio attività, ampliamento della stessa, variazione indirizzo o ragione sociale, cessazione attività. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ed è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce Segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'Allegato n. 2 del D.lgs. 70/2012 (che ha modificato l'originario Allegato n. 9 del D.lgs. 259/2003). L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM), secondo le modalità telematiche previste dalla stessa AGCOM, attraverso il portale www.impresa.gov.it. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.