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    Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.

    Attività: AUA - Procedure semplificate di smaltimento e recupero rifiuti

    Descrizione:  Il decreto legilslativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina con gli articoli 214, 215 e 216, le modalità e le fattispecie in cui è possibile attivare procedure semplificate per l'autorizzazione delle attività che prevedono operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate sullo stesso luogo di produzione (art. 215) e di attività che prevodono la realizzazione di operazioni di recupero dei rifiuti (art. 216). E' consentito aderire alla procedura semplificata, in alternativa alla procedura ordinaria, per tutte le attività legate al recupero dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) elencati nell'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., negli allegati 1 (sub 1) e 2 del D.M. Ambiente del 5/2/98 e nell'allegato 1 del D.M. Ambiente n. 161/02. Il legislatore ha subordinato l'adesione alla procedura semplificata al rispetto delle norme tecniche e le prescrizioni specifiche riportate nell'art. 214 delllo stesso D.lgs 152/2006 ed alla condizione che siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili. L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha validità di quindici anni dalla data di rilascio. L'azienda può scegliere di presentare - in alternativa all'AUA, la Comunicazione di Inizio attività di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs 152/2006, ed avviare l'attività - salvo richieste di integrazione o divieti di avvio dell'attività - entro 90 giorni dalla presentazione della Comunicazione. In questo caso l'Autorizzazione ha validità di cinque anni dalla data di presentazione della Comunicazione. Titolare per il rilascio dell'Autorizzazione unica è la Provincia competente per territorio, a cui la documentazione viene trasmessa per le opportune verifiche d'ufficio sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa, che devono essere effettuate entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese e provvede a comunicare gli elementi identificativi delle stesse imprese al Catasto dei rifiuti secondo gli standard concordati con ISPRA. Qualora la Provincia riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. NOTE BENE L'azienda presenta la richiesta di rilascio di AUA utilizzando il modulo generale disponibile sul portale. Per la modulistica specifica dell'endoprocedimento, si rinvia, nelle more della adozione della modulistica unica nazionale, ai contenuti dei siti WEB istituzionali delle province territorialmente competenti.