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  • Avvio della pratica
  • Consultazione e gestione
  • Scheda informativa endoprocedimento

    Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.

    Attività: Prevenzione incendi - SCIA

    Descrizione:  L’endoprocedimento deve essere attivato quando l’attività ricade tra quelle soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi, indicate nell'elenco di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011. Gli adempimenti connessi vengono differenziati in relazione alla categoria di rischio, attribuita dalla normativa di prevenzione incendi. Nella categoria A, rientrano le attività a basso rischio, soggette a regole tecniche standardizzate. In questo caso l'attività può essere avviata, ai fini della normativa di prevenzione incendi, presentando la SCIA prevenzione incendi, che consente l'avvio immediato dell'attività. Il Comando provinciale dei VV.F. in questo caso, verifica la completezza della documentazione, rilascia la ricevuta e nei 60 giorni successivi può predisporre dei controlli a campione sulle attività, effettuando dei sopralluoghi. Nelle categorie B e C, rientrano le attività a medio ed elevato rischio, che sono soggette al parere preventivo di conformità sul progetto della struttura da adibire ad attività produttiva e, successivamente alla realizzazione della struttura stessa, alla presentazione, per l'avvio dell'attività, della SCIA di prevenzione incendi. Per le attività di categoria B, l'attività può essere avviata, una volta presentata la SCIA di prevenzione incendi e la stessa può essere soggetta a controlli a campione con sopralluogo, di cui, a richiesta, può essere rilasciato verbale di visita tecnica. Le attività di categoria C, invece, dopo la presentazione della SCIA di prevenzione incendi sono soggette al sopralluogo obbligatorio da parte dei Vigili del fuoco, con il conseguente rilascio del Certificato di prevenzione incendi.