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Servizi
  • Avvio della pratica
  • Consultazione e gestione
  • Scheda informativa endoprocedimento

    Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.

    Attività: Autorizzazione Questura per esercizio V.L.T. (Videolottery)

    Descrizione:  Per l'installazione di sistemi di gioco VLT di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 88 dello stesso TULPS. La previsione del regime autorizzatorio di cui all'art. 88 del TULPS è contenuta nell'articolo 2, comma 2 quater del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, che dispone che ""La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è richiesta, altresì, per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni"", mentre il comma 2-ter del medesimo articolo ha disposto che ""L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"". L'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'economia e finanze del 22 gennaio 2010, dispone al comma 1, che gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali, stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 9, è stato modificato dal decreto del Ministero dell'economia e finanze del 27 luglio 2011, e deve rispettare i seguenti requisiti: - Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; - Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; - Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt.