Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.
Attività: Accertamento compatibilità paesaggistica (ai fini PAUR)
Descrizione: Nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, la sanatoria di opere edilizie è possibile nei soli casi tassativamente previsti dal D.Lgs 42/2004 e, previo ottenimento dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica. L'accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 al fine di verificare la compatibilità di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione rilasciata. La possibilità di sanare opere realizzate senza titolo, in campo di tutela paesaggistica, si limita ai seguenti interventi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordianria ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c.4) presenta apposita domanda all'Autorità preposta alla gestione del vincolo (Regione) ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall'Ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.