Questa pagina consente di consultare la scheda informativa di uno dei procedimenti necessari per l’avvio della pratica.
Attività: AUA - Endoprocedimento per l'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura - soggetto competente regione
Descrizione: Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, disciplina l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. I fanghi possono essere utilizzati se sono stati sottoposti a trattamento; se sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; se non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. L'utilizzazione dei fanghi e' consentita qualora la concentrazione di uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del D.lgs 99/1992, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B del D.lgs 99/1992. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi e' tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni. L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorita' competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalita' indicate nell'allegato III B (del D.lgs 99/92): - i risultati delle analisi dei terreni; - i quantitativi di fanghi ricevuti; - la relativa composizione e caratteristiche; - il tipo di trattamento subito; - gli estremi delle schede di accompagnamento; - il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; - i quantitativi di fanghi utilizzati; - le modalita' e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.