Attività: Depositi di stoccaggio oli minerali e G.P.L.
Codice: MP0076
Descrizione sintetica: Depositi di stoccaggio oli minerali e G.P.L.
Descrizione: Le autorizzazioni per le attività di stoccaggio di oli minerali di capacità fino a 1.000 mc e per i depositi di stoccaggio di G.P.L. tra le 100 e le 200 tonnellate sono di competenza della Regione, Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche sociali Sono di competenza del Ministero dello Sviluppo economico (in quanto individuate come infrastrutture ed agli insediamenti strategici dall’art. 57, comma 1, del D.L. 5/2012), le autorizzazioni per gli impianti di capacità superiore. Nel caso degli stabilimenti di stoccaggio di g.p.l., sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di riempimento, travaso e deposito di g.p.l. pari almeno a mc. 100 in serbatoi fissi (articolo 4 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128). Non sono soggetti all'autorizzazione i depositi con capacità complessiva pari o inferiore a: Oli minerali liquidi - mc. 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale; - mc. 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo); Gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) - mc. 26 di g.p.l. per depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo); - kg. 1000 per i depositi di g.p.l. in bombole; Non sono, inoltre, soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge n. 239/2004, anche se soggetti ad autorizzazione da parte del comune territorialmente competente nonchè delle altre amministrazioni eventualmente interessate: - gli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione; - i depositi di g.p.l. annessi al servizio di reti canalizzate. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le istanze di autorizzazione alla realizzazione, modifica o dismissione dei depositi di oli minerali, devono essere presentate in modalità telematica esclusivamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), che inoltrerà le istanze al competente Dipartimento regionale. Il procedimento di autorizzazione prevede l'acquisizione del parere, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco oltre che del Comune territorialmente competenti e, qualora necessario, delle altre Amministrazioni o Enti fra quelli elencati dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. I titolari di autorizzazione regionale concernente un impianto di lavorazione o un deposito di stoccaggio di oli minerali non possono condurre in via definitiva la gestione dei nuovi impianti o delle modifiche autorizzate prima che questi siano stati collaudati da una apposita Commissione regionale nominata sulla base di quanto previsto dalla DGR 369/2012. Sono sottoposte al collaudo unicamente le opere soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 56, legge n. 239/2004. Il collaudo, che non sostituisce in alcun modo i collaudi e le verifiche delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ARPAV etc.), è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato nonchè l'adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti. In attesa dell'effettuazione del prescritto collaudo, il titolare di autorizzazione regionale può essere autorizzato all'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da idonea documentazione volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza.
Qualità procedimento: Autorizzazioni/Permessi