Attività: Internet Point - Phone Center ed attività similari
Codice: MP0060
Descrizione sintetica: Internet Point - Phone Center ed attività similari
Descrizione: Si tratta di luoghi aperti al pubblico, che mettono a disposizione terminali ed apparati di comunicazione attraverso i quali è possibile effettuare connessioni alla rete internet e servizi di accesso telefonico. Un Internet Point o Cybercafé o Internet Café è un luogo dove si può utilizzare un computer con accesso ad internet a pagamento a tariffa oraria o a minuti. Un Phone Center (spesso collegato ad attività di internet point) è invece un'attività di servizio dove sono messi a disposizione del pubblico: - apparecchi per le comunicazioni, anche telematiche (come apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici); - servizi di trasmissione via fax con particolari tecnologie che permettono di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete (anche denominata VOIP). Entrambe le attività devono offrire un servizio di telecomunicazioni. Non sono considerate phone center e internet point tutte quelle attività in cui i gestori, pur mettendo a disposizione dei clienti mezzi di comunicazione (come telefoni, apparecchiature internet, ecc.) non hanno come oggetto principale un’attività di telecomunicazioni (per esempio, bar, alberghi, pizzerie). Per svolgere l'attività è necessario presentare la SCIA al Comune e la Dichiarazione (ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e conforme all'Allegato 2 del D.lgs. 70/2012) al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni - Ispettorato territoriale regionale, per come previsto dall'art. 25, comma 4, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2012, n. 70. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della di dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Successivamente alla presentazione della SCIA e della Dichiarazione al MISE è obbligatoria l'iscrizione al Registro degli Operatori delle Comunicazioni (ROC) di cui all’articolo 1 , comma 6, lett. a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, in base alle modalità disciplinate dalla Delibera n. 666/2008 dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni - che stabilisce che la richiesta di iscrizione vada inoltrata nel termine di 60 giorni dall'avvio dell'attività (quindi dalla presentazione della SCIA) - ed attraverso la procedura telematica - con accesso tramite CNS - sul portale www.impresa.gov.it, come introdotta dalla Delibera della stessa Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 393/2012. L’esercizio dell’attività effettuata in assenza di autorizzazione (SCIA), ovvero in difformità da quanto dichiarato con la presentazione della Scia, è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall’art. 98 del D. D.lgs.. 259/2003. Già dal 1 gennaio 2012, non è più previsto - per l'avvio dell'attività - l'obbligo di richiedere l'autorizzazione della Questura territorialmente competente. Il Codice ATECO dell'attività è il 61.90.20: Telecomunicazioni - Altre Attività di Telecomunicazione - 'Posto telefonico pubblico ed Internet Point - erogazione di servizi di accesso telefonico o di accesso ad internet in strutture aperte al pubblico (Phone Center e Internet Point)
Qualità procedimento: Autorizzazioni/Permessi